
Fori nel cemento armato: normativa, responsabilità e sentenze della Cassazione
Una parete strutturale non diventa irrilevante perché il foro è piccolo. Norme tecniche e giurisprudenza chiariscono quali valutazioni devono precedere un intervento sul calcestruzzo armato e quali responsabilità rimangono in capo a chi lo esegue.
Un foro di pochi millimetri o centimetri può sembrare una lavorazione insignificante. Ma il diametro del singolo foro non è il parametro con cui si può stabilire, da solo, se un intervento su una struttura in cemento armato sia irrilevante.
La questione cambia quando le perforazioni diventano numerose, profonde, ripetute secondo una linea, oppure quando vengono eseguite senza conoscere la posizione delle armature, lo stato del calcestruzzo e la funzione dell’elemento interessato.
Una parete in cemento armato, infatti, non smette di essere una struttura perché qualcuno decide di chiamare le perforazioni “trattamento”, “iniezione” o “intervento contro l’umidità”.
Il nome commerciale della lavorazione non modifica ciò che viene fisicamente eseguito.
Questo articolo non sostiene che sia genericamente vietato realizzare un foro nel cemento armato. Una simile affermazione sarebbe sbagliata. Il problema è un altro: capire quando una perforazione può essere considerata tecnicamente irrilevante e quando, invece, quantità, posizione, profondità o possibile interferenza con le armature richiedano una valutazione preventiva.
Ed è proprio su questo punto che normativa tecnica e giurisprudenza diventano molto interessanti.
Perché il problema non è soltanto il diametro del foro?
Le Norme Tecniche per le Costruzioni affrontano direttamente un principio che viene spesso dimenticato.
Nel § 8.3, dedicato alla valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti, vengono considerate anche le opere non dichiaratamente strutturali quando interagiscono, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e ne riducono in maniera consistente capacità o rigidezza.
La distinzione è importante… Un intervento non diventa strutturalmente irrilevante semplicemente perché la sua finalità originaria non è strutturale.
Un impianto, un trattamento contro l’umidità, una serie di iniezioni o qualsiasi altra lavorazione può nascere con una finalità completamente diversa, ma se per realizzarla si interviene fisicamente su una parete, una trave, un pilastro o un altro elemento resistente occorre considerare l’interazione prodotta.
Questo non significa che ogni tassello o ogni piccolo foro debba automaticamente essere sottoposto a una verifica strutturale. Significa però che l’irrilevanza non può essere presunta senza considerare cosa viene perforato, quanto viene perforato e che cosa può essere intercettato.

Una perforazione isolata è una cosa. Una successione di decine di perforazioni profonde è un’altra.
Eseguire queste lavorazioni senza conoscere la geometria strutturale significa affrontare il problema al contrario: prima si modifica l’elemento, poi eventualmente si scopre cosa conteneva.
Cosa prevedono le NTC per gli interventi sulle strutture esistenti?
Il Capitolo 8 delle NTC 2018 distingue gli interventi sulle costruzioni esistenti in riparazioni o interventi locali, miglioramenti e adeguamenti.
Per gli interventi locali viene stabilito un principio molto preciso: possono riguardare singole parti o elementi strutturali, ma non devono modificare significativamente il comportamento globale della costruzione e, soprattutto, non devono ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Il progetto può essere limitato alla parte interessata, ma deve documentare le carenze riscontrate e dimostrare che l’intervento non produca conseguenze negative sulle altre parti della struttura.
Ancora più interessante, per il tipo di problema che stiamo analizzando, è ciò che le NTC prevedono nella fase conoscitiva.
Il rilievo deve consentire di individuare l’organismo resistente, tenendo conto della qualità e dello stato di conservazione dei materiali. Devono inoltre essere individuati dissesti, quadri fessurativi e meccanismi di danno. Per conoscere caratteristiche e degrado dei materiali, la norma richiama documentazione disponibile, verifiche visive e indagini sperimentali.
Questo passaggio contiene una logica che va molto oltre il semplice adempimento formale.
Prima si conosce la struttura. Poi si decide come intervenire.
Su una parete in calcestruzzo armato possono essere presenti armature verticali e orizzontali, sovrapposizioni, staffe, rinforzi locali, giunti, attraversamenti, discontinuità del getto, nidi di ghiaia, fessurazioni e precedenti riparazioni. Una parte di queste condizioni può non essere riconoscibile guardando semplicemente la superficie.
Per questo motivo, quando una lavorazione prevede numerose perforazioni profonde, la conoscenza preventiva di ciò che si trova all’interno dell’elemento non è un dettaglio.
È parte del problema tecnico.
La Cassazione: l’appaltatore non è un esecutore cieco
Su questo aspetto la giurisprudenza della Corte di Cassazione assume una posizione particolarmente interessante.
La sentenza della Cassazione civile n. 22036 del 17 ottobre 2014 stabilisce che l’appaltatore deve realizzare l’opera a regola d’arte utilizzando la diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, secondo comma, del Codice civile. Questo comporta l’impiego delle competenze e dei mezzi tecnici normalmente necessari in relazione all’attività esercitata, anche allo scopo di evitare possibili eventi dannosi.
Ma la parte più significativa viene dopo:
La Corte afferma che l’appaltatore può essere responsabile anche quando esegue un progetto predisposto dal committente se, disponendo delle cognizioni tecniche necessarie, non segnala carenze o errori che avrebbe dovuto rilevare.
È un principio molto importante nel settore delle lavorazioni specialistiche. Non è sufficiente sostenere: “abbiamo eseguito il sistema che utilizziamo normalmente” oppure: “Il cliente ci ha chiesto di fare questo.”
Chi propone ed esegue professionalmente una lavorazione possiede — o dovrebbe possedere — una competenza tecnica proporzionata a ciò che sta facendo.
La Cassazione n. 23594/2017 ha ulteriormente chiarito che l’appaltatore non diventa automaticamente un semplice nudus minister, cioè un esecutore privo di autonomia critica, soltanto perché esiste un progetto o perché riceve indicazioni dal committente. In assenza delle condizioni che dimostrino una totale subordinazione alle istruzioni altrui, rimane l’obbligo di controllare, nei limiti delle proprie competenze, la congruità dell’intervento e di segnalare gli errori riconoscibili.
La stessa linea è stata ribadita anche successivamente dalla giurisprudenza e, nel 2025, la Cassazione ha ricordato che appaltatore e subappaltatore sono generalmente sottoposti alla medesima diligenza professionale qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, salvo specifiche diverse pattuizioni.
Il principio che ne emerge è semplice:
essere capaci di utilizzare un trapano o un sistema di iniezione non equivale ad avere già dimostrato che quella perforazione possa essere eseguita in sicurezza su quella specifica struttura.

Sicurezza strutturale e gravi difetti: cosa ha detto la Cassazione?
La stessa sentenza n. 22036/2014 contiene un secondo passaggio particolarmente rilevante.
La Corte ha considerato la mancanza dei livelli di sicurezza garantiti dal rispetto delle prescrizioni tecniche uniformi come circostanza capace di incidere sulla sostanza e sulla stabilità dell’immobile e quindi potenzialmente riconducibile ai gravi difetti previsti dall’art. 1669 del Codice civile.
Attenzione: questo non significa che ogni foro eseguito male costituisca automaticamente un “grave difetto” ai sensi dell’art. 1669.
Significa qualcosa di diverso e più serio: quando il problema riguarda i livelli di sicurezza dell’opera, non siamo più necessariamente nell’ambito di una semplice imperfezione esecutiva.
Nel 2025 la Cassazione, con ordinanza n. 17028/2025, ha inoltre ribadito che i difetti rilevanti ai sensi dell’art. 1669 possono derivare non soltanto dalla cattiva esecuzione materiale, ma anche dall’imperfetta o erronea progettazione dell’opera. La mera conoscenza o approvazione del progetto non equivale all’accettazione preventiva dei difetti che ne potranno derivare.
Anche le eventuali clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità hanno limiti precisi. Con la sentenza n. 3659/2024, la Cassazione ha stabilito che una clausola di esonero per i vizi dell’opera può operare nei limiti dei vizi riconducibili a colpa lieve, ma non può estendersi alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c.
Questo punto merita attenzione soprattutto quando interventi specialistici vengono proposti attraverso moduli standard, contratti predisposti dall’impresa o semplici dichiarazioni secondo cui eventuali conseguenze sarebbero a carico del committente.
Il contratto non può trasformare automaticamente una lavorazione tecnicamente inadeguata in una lavorazione corretta.
DPR 380/2001: né “serve sempre il Genio Civile” né “non serve mai nulla”
Anche su questo argomento è necessario evitare affermazioni assolute. L’art. 94-bis del DPR 380/2001 distingue, ai fini della disciplina strutturale in zona sismica, interventi rilevanti, interventi di minore rilevanza e interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità.
Tra quelli di minore rilevanza vengono comprese le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti. Per gli interventi rilevanti è prevista l’autorizzazione preventiva secondo la disciplina dell’art. 94; per quelli di minore rilevanza e privi di rilevanza la disciplina è diversa e le Regioni adottano specifiche elencazioni e procedure. Restano inoltre ferme altre procedure previste dal Testo Unico.
Per questo motivo due affermazioni opposte sono entrambe sbagliate:
- “Ogni foro nel cemento armato richiede sempre autorizzazione strutturale.”
- “Sono soltanto piccoli fori, quindi non esiste mai alcun problema strutturale o amministrativo.”
L’inquadramento dipende dalla struttura, dalla quantità e geometria delle lavorazioni, dalle conseguenze sull’elemento, dalla zona sismica e dalle disposizioni regionali applicabili.
La valutazione viene quindi prima della classificazione, non il contrario.
Prima di realizzare numerose perforazioni profonde in una struttura in cemento armato bisognerebbe conoscere almeno la funzione dell’elemento, le sue caratteristiche, lo stato di conservazione e la possibile posizione delle armature.
Quando necessario, le armature possono essere preventivamente localizzate con metodologie non distruttive appropriate.
Non perché esista una norma che contenga la frase “prima di ogni foro utilizzare un pacometro”, ma perché la conoscenza dell’elemento interessato è la condizione necessaria per valutare correttamente le conseguenze dell’intervento.
Una parete strutturale resta una parete strutturale anche quando il foro serve a iniettare una resina, un prodotto idrofobizzante o qualsiasi altra sostanza.
E una lavorazione non diventa tecnicamente corretta soltanto perché è stata ripetuta molte volte in passato.
La regola dovrebbe essere molto più semplice: conoscere prima, progettare dopo, eseguire per ultimo.
È esattamente il contrario dell’intervenire alla cieca e verificare i danni quando ormai il foro è stato realizzato.
Domande frequenti:
Si può forare un muro portante in cemento armato?
Sì, non esiste un divieto generale che impedisca qualsiasi perforazione del cemento armato. Occorre però valutare caratteristiche dell’elemento, dimensioni, posizione, profondità e numero dei fori e soprattutto la possibile interferenza con le armature. Quando la lavorazione interagisce significativamente con un elemento strutturale, non può essere considerata irrilevante per definizione.
Ogni foro nel cemento armato richiede una pratica strutturale?
No. Non è corretto affermare che ogni singola perforazione richieda automaticamente una pratica strutturale. L’inquadramento dipende dalla natura e dall’entità dell’intervento e, in zona sismica, anche dalla classificazione prevista dal DPR 380/2001 e dalle disposizioni regionali.
Cosa prevedono le NTC per un intervento locale?
Le NTC stabiliscono che gli interventi locali non devono ridurre i livelli di sicurezza preesistenti e che occorre documentare le condizioni dell’elemento interessato e le conseguenze dell’intervento.
L’impresa è responsabile se ha semplicemente seguito le indicazioni del committente?
Non necessariamente è esonerata. La Cassazione ha più volte affermato che l’appaltatore deve operare con diligenza professionale qualificata e, nei limiti delle proprie competenze, segnalare errori o carenze riconoscibili. La responsabilità può essere esclusa in particolari situazioni nelle quali sia effettivamente ridotto a mero esecutore privo di autonomia decisionale.
Intercettare un ferro d’armatura significa automaticamente compromettere la struttura?
No. Dipende da diametro e funzione della barra, entità del danneggiamento, geometria dell’elemento, sollecitazioni e armatura complessiva. Un’armatura intaccata o recisa richiede però una valutazione specifica: non è corretto stabilirne l’irrilevanza soltanto osservando il foro dall’esterno.
È obbligatorio localizzare i ferri prima di eseguire un foro?
Non esiste una regola generale che imponga la mappatura preventiva per qualsiasi minima perforazione. Quando però devono essere eseguiti numerosi fori profondi su un elemento strutturale e la posizione delle armature non è nota, la loro preventiva individuazione costituisce una misura tecnicamente coerente con la necessità di conoscere la struttura prima di modificarla.
Quali sono i principali riferimenti normativi?
Per le costruzioni esistenti il riferimento tecnico principale è il Capitolo 8 delle NTC 2018, insieme alla relativa Circolare applicativa n. 7/2019. Per gli aspetti amministrativi e sismici occorre considerare il DPR 380/2001 e, in particolare, l’art. 94-bis, oltre alla normativa regionale applicabile.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”, con particolare riferimento ai §§ 8.3, 8.4.1 e 8.5.2.
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, Capitolo C8.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art. 94-bis.
Codice civile – art. 1176, comma 2; artt. 1656, 1667 e 1669.
Corte di Cassazione civile, Sez. I, sentenza 17 ottobre 2014, n. 22036.
Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23594.
Corte di Cassazione civile, Sez. II, sentenza 9 febbraio 2024, n. 3659.
Corte di Cassazione civile, Sez. II, sentenza 3 giugno 2025, n. 14870.
Corte di Cassazione civile, Sez. II, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17028.



